Il Regolamento europeo sulla deforestazione (EUDR) ha introdotto norme rigorose per evitare che i prodotti immessi sul mercato dell’Unione Europea contribuiscano alla perdita di foreste e ad altre conversioni di uso del suolo. Tra le molte novità, il testo riconosce la necessità di un trattamento proporzionato per realtà produttive di taglia molto piccola: i cosiddetti micro e piccoli operatori primari. In questo articolo spieghiamo chi sono questi soggetti, come si definiscono secondo i criteri comunitari e quale logica sta alla base del regime semplificato previsto dal Regolamento.
Chi sono gli operatori primari nell’ambito dell’EUDR
Nel linguaggio del Regolamento EUDR, l’operatore è chi immette i prodotti rilevanti sul mercato dell’UE o li esporta. Tra questi, gli operatori primari sono i soggetti che, per la prima volta, collocano sul mercato comunitario una merce derivante dall’agricoltura o dall’allevamento: ad esempio un produttore di cacao, un coltivatore di soia o un piccolo taglialegna che vende legname o prodotti derivati. Si tratta dunque del punto di partenza della filiera rispetto al mercato UE, e per questo spesso il livello più difficile da tracciare per motivi logistici e infrastrutturali.
Micro e piccole imprese: la definizione comunitaria
Per identificare chi rientra nella categoria di “micro” o “piccolo” operatore, l’EUDR rimanda ai criteri già consolidati a livello europeo per le piccole e medie imprese (SME). Secondo la raccomandazione 2003/361/CE, le soglie principali sono due indicatori alternativi: il numero di occupati e, come misura economica, il fatturato annuo o il totale dell’attivo di bilancio.
Parametri principali
In sintesi, i parametri sono i seguenti:
- Microimpresa: meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.
- Piccola impresa: meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.
Queste soglie servono a stabilire chi può beneficiare di misure di semplificazione, con l’obiettivo di tenere conto delle capacità amministrative e finanziarie dei soggetti coinvolti.
Il regime semplificato: che cosa significa in pratica
Il regime semplificato previsto dall’EUDR non esonera i micro o piccoli operatori primari dagli obiettivi di sostenibilità e dalla necessità di dimostrare che i loro prodotti non provengono da terreni deforestati o convertiti illegalmente. Piuttosto, mira a ridurre l’onere amministrativo e tecnico attraverso modalità più proporzionate e adattate alla realtà di piccola scala.
Quali semplificazioni sono previste (esempi pratici)
Il Regolamento contempla alcune misure che possono tradursi in semplificazioni operative per i piccoli produttori. Tra queste si possono distinguere, a titolo esemplificativo:
- Possibilità di ricorrere a procedure collettive: le associazioni di produttori o cooperative possono svolgere le attività di due diligence per conto dei singoli membri, centralizzando la raccolta documentale e la verifica della conformità.
- Uso di dati e strumenti aggregati: per piccole realtà caratterizzate da lotti contigui e proprietà frammentate, sono previste modalità più flessibili per registrare informazioni geografiche e per dimostrare la storicità dell’uso del suolo.
- Supporto tecnico e formazione: interventi mirati a rafforzare capacità locali e accompagnare i produttori nell’adozione di pratiche di tracciabilità e conservazione della documentazione.
- Semplificazioni documentali: riduzioni della documentazione richiesta quando le informazioni possono essere verificate attraverso registri nazionali o schemi di certificazione riconosciuti.
Queste misure non sono necessariamente esaustive né uniformi: la loro applicazione pratica dipende spesso da linee guida nazionali, da accordi tra operatori e dalla disponibilità di strumenti digitali e finanziari.
Ruolo delle cooperative e delle organizzazioni di produttori
Uno degli elementi più importanti del regime semplificato è la possibilità di concentrare l’onere della due diligence su soggetti collettivi. Le cooperative, le organizzazioni di produttori e gli organismi di certificazione possono assumere il ruolo di “intermediari di conformità”: raccolgono geolocalizzazioni, documenti di tenuta del suolo e prove di non conversione, offrendo così una soluzione praticabile soprattutto nei contesti rurali a bassa diffusione di tecnologia.
La ratio del regime semplificato: perché è stato previsto
La scelta di prevedere un regime semplificato per micro e piccoli operatori si fonda su alcuni principi chiave della politica regolatoria europea:
- Proporzionalità: le regole devono essere efficaci ma non sproporzionate rispetto alla capacità dei soggetti regolamentati. Imporre gli stessi obblighi documentali a una multinazionale e a un contadino di pochi ettari rischierebbe di gravare ingiustamente sulle piccole realtà.
- Tutela dei mezzi di sussistenza: molti produttori primari nei paesi terzi e in alcune regioni dell’UE sono dipendenti da produzioni su piccola scala; misure troppo onerose potrebbero spingere alla marginalizzazione o all’abbandono delle pratiche sostenibili.
- Efficienza amministrativa: il coinvolgimento di organismi collettivi e di registri nazionali permette di ottenere gli stessi risultati di verifica con minori costi complessivi per il sistema.
- Incentivare la partecipazione: offrire soluzioni praticabili aumenta la probabilità che i piccoli produttori si mettano in regola, invece che cercare vie informali per aggirare le nuove norme.
Come possono adeguarsi i micro e i piccoli operatori primari
Per tradurre la teoria in pratica, i piccoli produttori e le organizzazioni che li rappresentano possono seguire alcuni passi concreti:
1. Verificare la propria qualifica
Il primo passo è stabilire se si rientra effettivamente nella categoria di micro o piccola impresa secondo i parametri europei. Questo consente di conoscere i margini di manovra e le opportunità di semplificazione disponibili.
2. Aggregarsi
Entrare in una cooperativa o in un’associazione di produttori può essere la scelta più pragmatica: oltre a migliorare la capacità contrattuale, consente di sfruttare procedure di due diligence collettive che riducono costi e complessità.
3. Digitalizzare informazioni essenziali
Strumenti semplici come registri digitali, foto georeferenziate dei lotti, mappe locali e contratti di vendita possono rappresentare prove concrete per dimostrare la conformità. Anche app mobili di facile uso messe a disposizione dalle ONG o dai governi locali possono fare la differenza.
4. Cercare supporto tecnico e finanziario
Molti programmi di sviluppo internazionale, fondi nazionali o iniziative private offrono formazione, assistenza tecnica e cofinanziamenti per migliorare la tracciabilità e l’adesione agli standard ambientali.
Rischi, limiti e passaggi critici da monitorare
Nonostante le buone intenzioni del regime semplificato, permangono criticità che è importante considerare:
- Rischio di applicazione disomogenea: l’efficacia delle misure semplificate dipende molto dalle autorità nazionali e dalle infrastrutture locali; ciò può generare disomogeneità tra Stati membri o tra regioni.
- Potenziale inefficacia senza controlli: troppo semplificare può aprire spazi a pratiche non trasparenti; serve un bilanciamento tra agevolazioni e adeguati controlli a campione.
- Costi iniziali di adeguamento: anche se ridotto, l’onere iniziale per digitalizzare e organizzare la documentazione può essere significativo per alcuni piccoli produttori, rendendo necessaria assistenza mirata.
- Dipendenza dalle catene di fornitura: i piccoli operatori spesso forniscono grandi trader; è quindi fondamentale che questi attori integrino e supportino le azioni di conformità lungo la filiera.
Il Regolamento EUDR rappresenta un passo importante verso filiere più responsabili, ma la sua efficacia dipenderà dalla capacità di tradurre i principi in strumenti concreti e accessibili per chi lavora la terra su piccola scala. Il regime semplificato è una risposta sensata alla diversità dei contesti produttivi: riconosce che la sostenibilità deve essere perseguita senza comprimere le economie locali e offre vie praticabili per garantire tracciabilità e conformità. Perché queste misure funzionino davvero, è però necessario un mix di politiche pubbliche, supporto tecnico e collaborazione tra attori della filiera, in modo che la protezione delle foreste vada di pari passo con la tutela dei mezzi di sussistenza e la resilienza delle comunità agricole.