Negli ultimi mesi l’interpello 3/2026 ha offerto chiarimenti significativi su chi debba essere considerato “lavoratore videoterminalista” e su come applicare, in sede operativa, gli obblighi contenuti nel Titolo VII del DGLS 81/2002. Questo pronunciamento ha ribadito un principio pratico e importante: le norme di protezione per l’uso dei videoterminali si applicano a prescindere dall’attività svolta. Ne consegue che anche le postazioni dedicate alle forze di polizia devono rispettare le prescrizioni dell’Allegato IV in materia di videoterminali.
Che cosa chiarisce l’interpello 3/2026
La natura dell’interpello e la sua portata
L’interpello è uno strumento formale con cui il datore di lavoro o un soggetto interessato richiede chiarimenti all’autorità competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’interpello 3/2026 si è concentrato sulla definizione operativa dei videoterminalisti e sull’applicazione pratica delle prescrizioni del Titolo VII del DGLS 81/2002. La risposta fornita ha una portata applicativa ampia poiché non limita il campo di azione delle regole al solo ambito degli uffici tradizionali, ma lo estende a qualsiasi contesto in cui si utilizzino videoterminali in modo sistematico o prolungato.
Chi sono i videoterminalisti secondo il chiarimento
Il documento chiarisce che per “videoterminalista” va inteso il lavoratore che utilizza abitualmente un videoterminale per svolgere le proprie mansioni, indipendentemente dalla qualifica o dal contesto operativo. Non è rilevante che l’uso del videoterminale rientri tra le attività principali o secondarie: la circostanza determinante è la regolarità e la durata dell’esposizione. Questo approccio evita esclusioni tecniche che potrebbero lasciare sguarniti soggetti con esposizioni rilevanti, pur operando fuori dai tradizionali ambienti d’ufficio.
Obblighi previsti dal Titolo VII del DGLS 81/2002 per l’uso dei videoterminali
Valutazione dei rischi e interventi preventivi
Il Titolo VII impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione specifica dei rischi connessi all’uso dei videoterminali. Questa valutazione deve considerare fattori ergonomici (posizione del monitor, altezza della sedia, distanza occhi-monitor), aspetti ambientali (illuminazione, abbagliamento, rumore), carichi visivi e ritmi di lavoro. Sulla base della valutazione si devono definire misure tecniche e organizzative per ridurre i rischi: sistemazione delle attrezzature, manutenzione, arredi ergonomici e adeguamento delle postazioni.
Sorveglianza sanitaria e idoneità
La sorveglianza sanitaria è prevista quando la valutazione del rischio lo richiede. Il medico competente valuta l’idoneità alla mansione e può prescrivere controlli visivi periodici. È importante sottolineare che la sorveglianza non deve essere automatica per tutti i lavoratori, ma calibrata sulla reale esposizione e sulle condizioni individuali. La corretta gestione di visite e controlli deve essere documentata nel fascicolo sanitario e messa in rapporto con l’anamnesi lavorativa.
Informazione, formazione e pause
Informare e formare i lavoratori sui rischi specifici e sulle corrette pratiche d’uso del videoterminale è un obbligo chiaro. Le attività formative devono comprendere nozioni di ergonomia, gestione delle pause, esercizi per ridurre l’affaticamento visivo e posture corrette. Inoltre, la normativa prevede l’organizzazione di pause o cambi di attività per interrompere la continuità dell’esposizione, riducendo l’affaticamento fisico e visivo.
Arredi, attrezzature e misure ergonomiche
L’attrezzatura fornita ai lavoratori deve essere idonea all’utilizzo: monitor regolabili in altezza e inclinazione, sedute ergonomiche con supporto lombare, tavoli di altezza adeguata, dispositivi di input posizionati correttamente. Anche la gestione ambientale (luci schermate, sistemi anti-riflesso, controllo della temperatura e dell’umidità) concorre alla riduzione dei rischi. La manutenzione periodica, inclusa la pulizia degli schermi, è parte integrante degli obblighi aziendali.
Perché le postazioni di polizia rientrano nell’Allegato IV
Applicazione indipendente dall’attività
Il punto chiave dell’interpello è la conferma che le regole per i videoterminali non sono limitate agli uffici amministrativi: si applicano in qualsiasi contesto lavorativo dove siano presenti postazioni video. Le sale operative, i veicoli di servizio con consolle, le postazioni per il controllo del territorio e le aree di front office delle forze di polizia sono tutte situazioni in cui il personale può essere esposto a condizioni tipiche dei videoterminalisti. Di conseguenza, le prescrizioni contenute nell’Allegato IV si configurano come obbligatorie anche per queste postazioni.
Caratteristiche specifiche delle postazioni operative della polizia
Le postazioni in ambito di polizia presentano peculiarità: turni lunghi, variabilità improvvisa dei carichi di lavoro, necessità di monitoraggio continuo, utilizzo di apparati radio e dispositivi aggiuntivi. Questi elementi richiedono una valutazione dei rischi calibrata e soluzioni tecniche mirate: ad esempio, sedili adattabili a personale con attrezzature di sicurezza, monitor con regolazioni rapide, illuminazione variabile per le sale operative e percorsi per pause e micro-ricarichi delle energie di lavoro.
Lato organizzativo: turni, ricambi e gestione emergenze
Dal punto di vista organizzativo è fondamentale prevedere meccanismi che consentano di interrompere la continuità dell’esposizione: rotazioni tra attività con diverso impiego del videoterminale, pianificazione delle pause in funzione dei turni e delle esigenze operative, possibilità di intervento del medico competente in caso di problematiche emergenti. Una buona pianificazione riduce i rischi di affaticamento e contribuisce a mantenere elevata la capacità decisionale degli operatori, cruciale in attività di pubblica sicurezza.
Una checklist operativa per il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza
Identificazione dei videoterminalisti
Definire criteri pratici per individuare i lavoratori esposti: frequenza e durata media giornaliera di utilizzo del videoterminale, modalità di lavoro e continuità dell’esposizione. Registrare le mansioni e verificare chi necessita di interventi specifici.
Valutazione e messa in sicurezza delle postazioni
Effettuare una valutazione puntuale delle postazioni (sale operative, postazioni fisse, console in veicoli), redigere il documento di valutazione dei rischi e pianificare interventi ergonomici e ambientali prioritari.
Formazione e informazione
Organizzare corsi specifici per l’uso sicuro dei videoterminali, includendo esercizi pratici, consigli per pause efficaci e linee guida per la gestione dell’affaticamento visivo e posturale.
Sorveglianza sanitaria e protocolli
Coinvolgere il medico competente per definire protocolli di sorveglianza, visite periodiche e procedure di segnalazione di disturbi visivi o muscolo-scheletrici.
Controllo e aggiornamento
Implementare controlli periodici sulle postazioni e aggiornare la valutazione dei rischi in presenza di nuove attrezzature, modifiche organizzative o segnalazioni di problema.
L’interpello 3/2026 rappresenta un richiamo operativo: la sicurezza legata ai videoterminali non è una formalità applicabile solo agli uffici, ma un obbligo concreto che richiede interventi mirati e sostenibili anche nelle realtà operative più complesse come quelle della polizia. Adottare una strategia integrata—che unisca valutazione dei rischi, misure ergonomiche, formazione mirata e sorveglianza sanitaria—non è soltanto un adempimento normativo, ma un investimento sulla qualità del servizio e sulla tutela delle competenze degli operatori. Implementare queste misure in modo coerente e documentato contribuisce a creare ambienti di lavoro più sicuri, efficaci e resilienti, in cui la capacità decisionale e il benessere degli operatori rimangono al centro delle scelte organizzative.