Assegno familiare spetta anche per la moglie a carico

Assegno familiare, spetta anche per la moglie a carico

Come informa direttamente il sito ufficiale dell’Inps, l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) è un sostegno economico erogato appunto dall’istituto di previdenza sociale per le famiglie dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.

La funzione dell’assegno per il nucleo familiare è quella di sostenere le famiglie formate da più persone, con redditi compresi entro una certa soglia.

L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio.

Gli importi del reddito e degli assegni sono determinati annualmente dall’INPS e racchiusi in apposite tabelle valide dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Per fare un esempio, in riferimento al prossimo anno, nei nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, il limite di reddito minimo ammonta a 14.541,59 euro.

L’importo dell’assegno attribuito, ripetiamo, non è comunque fisso, ma varia in base al numero di minori o di soggetti inabili – non per forza minore – presenti nel nucleo familiare.

Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto.

Condizione essenziale è che il reddito complessivo del nucleo familiare debba essere composto da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato, per almeno il 70%. Ad esempio in una famiglia con madre dipendente e padre autonomo il reddito della madre deve rappresentare almeno il 70% del totale.

Per i lavoratori dipendenti il pagamento viene fatto dal datore di lavoro, il quale poi trattiene tale somma dai contributi che deve versare all’INPS. Negli altri casi (gestione separata, colf e badanti, disoccupati) il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS.

Ma per chi possono essere richiesti gli assegni familiari?

L’Inps specifica che gli assegni familiari possono essere richiesti per:

  • il richiedente l’assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Se tutti conoscono la possibilità di ricevere contributi per la prole, pochi sanno che anche in una famiglia formata dai soli coniugi si può ricevere un assegno per l’altro coniuge.

Nello specifico, sia la moglie sia il marito, possono ottenere gli assegni per il coniuge a carico. Il termine coniuge a carico si utilizza per definire quando uno dei due guadagna una cifra irrisoria e che quindi il sostegno economico deriva principalmente da uno solo di questi.

Al fine, di agevolare le famiglie monoreddito, è stato dunque introdotto un assegno dedicato al coniuge e che viene calcolato direttamente in busta paga, una volta che se n’è fatta richiesta.

Il coniuge è considerato a carico anche se non convivente: si pensi ad esempio a un coniuge con cui non si vive più insieme pur non avendo ancora fatto domanda di separazione.

Anche in caso di separazione, se un coniuge è senza reddito o comunque inferiore al limite, rimane a carico dell’altro. Il coniuge lavoratore deve quindi versare l’assegno di mantenimento e, in virtù di questo, ha diritto alle detrazioni per coniuge a carico.

Il limite di reddito attualmente è pari a 2.840,51 euro: il coniuge è quindi a carico se non supera questo importo.

Oltre all’assegno che può essere usufruito solo in determinate condizioni economiche, le detrazioni coniuge a carico permettono di beneficiare anche di uno sconto sull’Irpef, al momento della dichiarazione dei redditi.

Le detrazioni Irpef per il coniuge a carico dipendono dal reddito ISEE familiare, quindi dall’importo complessivo dato del reddito di entrambi i coniugi.

Per ottenere il pagamento dell’assegno l’interessato deve presentare domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Inps denominato ANF Dip. SR16. Il modulo può essere scaricato direttamente nel sito dell’INPS nella sezione moduli o può essere reperito presso qualsiasi sede INPS.

Ricordiamo comunque che eventuali dichiarazioni mendaci, rese pur di ottenere un beneficio che non spetta, sono punite severamente dalla legge.

Nello specifico, secondo la normativa vigente, dichiarazioni false o altri atti fraudolenti finalizzati a ottenere al corresponsione dell’assegno, salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti con una sanzione amministrativa d’importo compreso tra i 413,00 euro e i 2.478,00 euro.

Nei casi in cui, invece, il datore di lavoro ometta la corresponsione dell’assegno al lavoratore che ne abbia fatto richiesta, sono previste sanzioni amministrative d’importo variabile tra i 500 euro e i 5000 euro; la sanzione è però elevata a un importo compreso tra i 1500 e i 9000 euro laddove la violazione riguardi più di cinque dipendenti o venga commessa per un periodo superiore a sei mesi.

foto@Pixabay

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